Diritto delle persone e della famiglia
Elenco argomenti della pagina
- Assistenza di qualità nel campo del diritto di famiglia
- Conflitti familiari. La persona dietro il cliente
- Tutela e assistenza legale efficiente e sicura
- Separazione e divorzi
- Quando la separazione è consensuale
- La separazione giudiziale
- Modifica delle condizioni di separazione e divorzio
- Tutela dei minori in caso di separazioni e divorzi
- Cosa succede ai minori quando i genitori, sposati o no, si separano
- La separazione con figli minori
- I figli delle coppie di fatto secondo la Legge
- L’affidamento condiviso dei figli
- L’affidamento esclusivo dei figli
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- Separazione giudiziale
- Modifica condizioni separazione e divorzio
- Tutela dei minori
- Monori: i genitori si separano
- Separazione figli minori
- I figli delle coppie di fatto
- Affidamento condiviso figli
- Affidamento esclusivo dei figli
Avvocati specializzati in Diritto di Famiglia: divorzi, separazioni e affidamento figli minori
Il diritto di famiglia è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, trattando questioni attinenti al matrimonio, alla separazione e al divorzio, ai rapporti di filiazione, di parentela e affinità, nonché alle unioni di fatto e alle unioni civili.
Il nostro studio legale si preoccupa di risolvere situazioni in casi di separazioni Giudiziale sia in caso di separazione Consensuale con o senza minori.
Assistenza legale specializzata in diritto di famiglia
Il diritto di famiglia è uno dei principali ambiti da noi trattati, settore in cui vantiamo una decennale esperienza con storie di successo nel campo delle separazioni, dei divorzi e degli affidamenti dei minori. La qualità e la determinazione nell’ottenimento dei migliori risultati legali possibili sono le leve con cui lo Studio accoglie ogni assistito, nonché la base dei successi professionali ottenuti.
Conflitti familiari. La persona dietro il cliente
I problemi e i conflitti familiari hanno generalmente conseguenze di vasta portata per le persone coinvolte. Queste conseguenze non sono soltanto giuridiche, ma sono anche di natura personale e umana. È dunque estremamente importante che i clienti che si trovano a dover affrontare problematiche in materia di diritto di famiglia ricevano assistenza e consulenza da esperti che sappiano trattare il problema con l’attenzione personale che ciascun caso merita.
Tutela e assistenza legale nel rispetto delle tue esigenze
In questo ambito le problematiche legali spesso comportano per le persone coinvolte momenti particolarmente delicati di incertezza ed emozioni contrastanti. Il team di avvocati e collaboratori dello Studio offrirà un ambiente accogliente e sicuro in cui sarà possibile condividere liberamente e apertamente il proprio vissuto, i dubbi, le proprie domande e preoccupazioni.
Tratteremo le vostre questioni legali inerenti al diritto di famiglia con comprensione e discrezione, prestando sempre la dovuta attenzione al cliente nel rispetto delle sue esigenze individuali.
Separazioni e divorzi
Quando la separazione è consensuale
La separazione è consensuale quando i coniugi decidono di separarsi di comune accordo, ed è disciplinata dall’art. 158 del codice civile.
Il procedimento per la separazione consensuale inizia con il deposito di un ricorso presso il Tribunale territorialmente competente: i coniugi devono quindi comparire personalmente all’udienza presso il Presidente del Tribunale per un tentativo di conciliazione.
Il Presidente si occuperà, interrogando anche separatamente i coniugi secondo l’art. 711 del codice di procedura civile, di valutare se esistano i presupposti per una conciliazione.
In ogni caso, durante l’udienza il Presidente è tenuto a raccogliere a verbale gli accordi e le proposte su mantenimento, affidamento dei figli, visite etc. – e nel caso in cui non si giungesse ad un accordo, può convocare i figli capaci di discernimento per ascoltare anche loro.
L’istanza di separazione deve passare poi per l’omologazione: l’accordo sulla separazione è un negozio giuridico bilaterale che acquista efficacia solo a seguito di un decreto di omologazione del Tribunale. Un semplice accordo dei coniugi, dunque, non modifica lo status personale da coniugato a separato.
In presenza di separazione consensuale, i coniugi hanno facoltà di chiedere il divorzio quando la separazione si protragga ininterrottamente per 6 mesi dalla comparizione delle parti all’udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (legge n.55/2015, cosiddetta legge sul divorzio breve).
La separazione giudiziale
Nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi si ricorre alla separazione giudiziale. Se il Presidente del Tribunale non riesce nel tentativo di conciliazione visto sopra, allora è tenuto a pronunciare dei provvedimenti temporanei urgenti nell’interesse della coppia e dei figli. A quel punto viene nominato un Giudice Istruttore e viene fissata la data dell’udienza di comparizione alla sua presenza.
Il procedimento di separazione giudiziale termina il proprio corso con la sentenza di separazione. Nulla toglie, però, che i coniugi riescano a trovare un accordo in sede giudiziale: a quel punto il rito viene convertito e la separazione viene registrata come consensuale.
In presenza di separazione giudiziale, i coniugi hanno facoltà di chiedere il divorzio quando la separazione si protragga ininterrottamente per 12 mesi dalla comparizione delle parti all’udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (legge n.55/2015, cosiddetta legge sul divorzio breve).
Modifica delle condizioni di separazione e divorzio
Esiste la possibilità di richiedere che le condizioni di separazione o divorzio vengano revisionate e modificate, ivi comprese quelle relative all’affidamento dei minori.
L’ordinamento italiano prevede un apposito procedimento da avviare nel caso in cui sussistano modifiche rilevanti rispetto alla situazione esistente al momento in cui le parti hanno raggiunto l’accordo o rispetto a quando il Tribunale ha disposto.
Il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, o separazione, segue il rito camerale e ha il suo esito nell’emissione di una sentenza in cui vengono definite le nuove condizioni di separazione.
Il Giudice è tenuto ad ascoltare entrambe le parti, tenendo in piena considerazione anche il comportamento e le motivazioni addotte dalle parti in sede di colloquio, onde valutarne i cosiddetti profili di responsabilità.
Affinché la richiesta di modifica venga accolta, devono sussistere modifiche sostanziali come un importante aumento o diminuzione dei redditi di una delle parti o la nascita di un figlio da relazione successiva.
Tutela dei minori in caso di separazioni e divorzi
Cosa succede ai minori quando i genitori si separano
La legge italiana considera la separazione di due coniugi come una misura temporanea: se non dovesse intervenire una riconciliazione di marito e moglie, si dovrà quindi procedere con il divorzio, l’unico atto che pone legalmente fine al matrimonio.
Con la separazione decadono alcuni doveri – come quelli di fedeltà e coabitazione – ma restano riconosciuti altri tipi di obblighi, quali il mantenimento dei figli e l’assistenza materiale nei confronti del coniuge più debole.
Al centro dell’interesse del legislatore vi è la tutela di eventuali minori coinvolti: vediamo dunque cosa succede ai figli di una coppia che si separa e quali sono i tipi di separazione legale possibili quando si decide di interrompere un rapporto matrimoniale.
La separazione con figli minori
Nel momento in cui ci si trova di fronte ad una separazione, il primo pensiero corre naturalmente ai bambini coinvolti. Come anticipato, il dovere di mantenimento materiale e morale dei propri figli non decade con la domanda di separazione dal coniuge.
Il Tribunale, in questo caso, stabilisce un assegno di mantenimento che va considerato a carico del genitore che lascia il tetto coniugale; tale cifra viene calcolata in base al tenore di vita dei minori al momento della separazione e generalmente non supera un terzo del reddito del genitore cui è addebitato.
L’importo dell’assegno di mantenimento per i figli è annuale, e viene diviso in dodici mensilità da corrispondere al genitore che convive con i minori (collocamento prevalente dei minori)- cui viene anche assegnata la casa coniugale, sia essa di proprietà o meno.
Il genitore convivente, o collocatario, è quasi sempre la madre; ciò perché viene tradizionalmente riconosciuta come la figura più adatta ad educare dei bambini in età scolare.
Al compimento del 18esimo anno di età, sarà il figlio a decidere con quale dei genitori vivere; fino a quel momento, è il Tribunale che deve occuparsi di deliberare in merito. Il Giudice, in particolare, ha l’obbligo di ascoltare il minore qualora questi abbia più di 12 anni oppure sia considerato “capace di discernimento”.
Per la Legge italiana, laddove sussista il coinvolgimento di un minore la priorità va sempre accordata alla tutela legale di quest’ultimo, tenendo presenti le sue necessità materiali, morali e formative.
Non stupirà quindi sapere che, nel caso della mancata audizione di minore capace di discernimento, il provvedimento di affidamento può essere considerato nullo, a meno che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame del minore manifestamente superfluo o in contrasto con il suo interesse (art. 315 bis c.c.; art. 12 Convenzione di New York del 1989; art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, Cass. n. 5676/2017, Cass. ordinanza n. 12018/2019).
I figli delle coppie di fatto secondo la Legge
Le coppie di conviventi hanno avuto riconoscimento giuridico in Italia soltanto con la legge n.76/2016, la cosiddetta Legge Cirinnà sulle convivenze di fatto. Il testo, indicando diritti e doveri dei conviventi di sesso opposto legati da un rapporto affettivo stabile, si occupa anche di definire gli aspetti relativi ad una eventuale separazione dei due.
Per le coppie di fatto, così come sono previsti alcuni diritti legati alla vita sociale – come quelli di visita ed assistenza in ospedale o di rappresentanza del partner in caso d’interdizione – esistono dei doveri nei confronti del partner e dei figli che intervengono in caso di separazione della coppia.
Il codice civile afferma che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (Art. 315, Stato giuridico della filiazione): nel caso di figli di genitori non sposati, quindi, si applicano le medesime norme viste sopra, informate ai medesimi principi.
I partner possono accordarsi per l’affidamento e il collocamento dei figli, oppure ricorrere al Giudice in caso di disaccordo; il Giudice stabilirà l’importo dell’assegno di mantenimento e definirà frequenza e modalità delle visite per il genitore non convivente.
Anche nel caso di coppie non sposate, si applica il principio di bigenitorialità come espresso nell’art. 337 ter del codice civile, per cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”.
L’affidamento condiviso dei figli
L’affidamento condiviso, introdotto con la legge n. 54/2006, è certamente la scelta più saggia da un punto di vista legale: l’affido esclusivo ad uno dei genitori è una misura pensata per i casi di grave e dimostrabile impedimento di uno dei genitori, o se questi si rivela potenzialmente pericoloso per il minore.
È bene sapere che l’affidamento del minore non coincide necessariamente con il suo collocamento: come visto appena sopra, il principio ispiratore del legislatore infatti è quello teso a garantire una certa uniformità di rapporti con entrambi i genitori.
Nella concezione del legislatore, la residenza del minore presso uno dei genitori non osta al principio di bigenitorialità: nell’affidamento condiviso, i genitori hanno medesimi doveri nei confronti dei figli, a prescindere da dove viva il minore.
Le visite parentali sono programmate, sempre d’accordo con il Giudice, generalmente per tre volte alla settimana; vengono comunque sempre considerate l’età e le esigenze dei minori, nella definizione delle visite.
Nell’affidamento condiviso, le decisioni importanti come per esempio quelle in merito all’istruzione dei figli vanno prese di comune accordo; l’unico vantaggio in tal senso accordato al genitore convivente riguarda gli affari di ordinaria amministrazione, evidentemente legati alla convivenza.
In ultimo, l’art. 337 septies del codice civile prevede la possibilità che l’obbligo di mantenimento si estenda anche oltre il raggiungimento della maggiore età, laddove i figli maggiorenni non siano economicamente indipendenti.
L’affidamento esclusivo dei figli
L’affidamento esclusivo dei figli è regolato dall’art. 337 quater del codice civile, secondo cui un Giudice può decidere di affidare il minore ad un solo genitore “qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.
Nel citato articolo si fa esplicito riferimento al fatto che la responsabilità genitoriale spetti unicamente al genitore cui sono affidati i figli, pur specificando che “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Con l’affidamento esclusivo il genitore non convivente non perde la responsabilità genitoriale, ma delega il suo esercizio al genitore affidatario – che deve contribuire al mantenimento di buoni rapporti tra i figli e il genitore distante.
La decadenza della responsabilità genitoriale subentra solo in casi particolarmente gravi o in presenza di circostanze che possono rivelarsi contrarie agli interessi dei minori.
In materia di affidamento esclusivo dei figli sono essenzialmente le sentenze succedutesi nel corso degli anni a costruire l’impianto giuridico. Come specificato nell’art 337 octies del codice civile, si deve “valutare caso per caso ciò che è contrario agli interessi del minore”.
È bene dunque sapere che esistono sentenze che hanno ritenuto la lontananza geografica di un genitore un motivo sufficiente per l’affidamento esclusivo (Tribunale Catania, Sentenza n. 315 del 2007), come anche la mancata partecipazione a “momenti significativi della vita del minore” (Tribunale Minori L’Aquila, Decreto del 26/03/2007).
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