Comproprietà: la costruzione su suolo comune da parte di uno solo dei comproprietari
Maggio 27, 2019 Categoria: Senza categoriaComproprietà: la costruzione su suolo comune da parte di uno solo dei comproprietari diventa, in forza del principio di accessione ex art. 934 cc, di proprietà comune salvo accordo contrario e in assenza del quale i comproprietari non potranno esercitare lo ius tollendi.
La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diventa per accessione ex art. 934 cc di proprietà comune ai comproprietari salvo accordo contrario che deve però rivestire la forma scritta ad substantiam.
Il consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario gli preclude l’esercizio dello ius tollendi.
Ove tale ultimo diritto non possa essere esercitato i comproprietari sono tenuti a rimborsare al costruttore, in proporzione alle relative quote, le spese supportate per la costruzione. (Sez. U. Civili, sentenza n. 3873 del 16 febbraio 2018).