Responsabilità del medico

Luglio 29, 2019 Categoria:

Omessa diagnosi di un carcinoma: la Cassazione ribadisce i requisiti affinché si possa configurare la responsabilità del medico.

A seguito di un recente caso di omessa diagnosi di un carcinoma, cui era seguita la morte della paziente, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi in tema di nesso di causalità in materia di responsabilità civile:

(i) il nesso di causalità è sussistente solo quando un evento non si sarebbe verificato in assenza dell’altro;

(ii) la valutazione della causalità fra i due eventi deve essere compiuta seguendo la regola del “più probabile che non”;

(iii) la condotta omissiva è causale rispetto all’evento lesivo, quando questo non si sarebbe verificato se l’agente avesse tenuto la condotta positiva;

(iv) il nesso di causalità sussiste anche se l’omissione ha soltanto anticipato la morte che si sarebbe comunque verificata (Cass. civ. sentenza 27 marzo 2019, n. 8461).