Pensione di reversibilità

Luglio 29, 2019 Categoria:

L’ex coniuge che ha percepito l’assegno di divorzio in unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della l. n. 898 del 1970 deve intendersi come “titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione”.

In quest’ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell’assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l’assegno “una tantum” non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare.

Questo è quanto affermato dalle sezioni Unite su un tema molto controverso. Per i giudici di legittimità, dunque, l’ex coniuge che ha percepito l’assegno di divorzio in unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità: questo emolumento svolge una funzione solidaristica nei confronti del coniuge superstite e dell’ex coniuge e il diritto a usufruirne ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno divorzile.

In altri termini, il pagamento in unica soluzione comporta che il diritto all’assegno sia stato definitivamente soddisfatto e alla morte dell’ex coniuge non esista “una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare” (Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n.22434).