Responsabilità del comune

Luglio 29, 2019 Categoria: ,

Esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. per caso fortuito

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16856 del 24 giugno 2019, si è occupata della tematica relativa alla responsabilità del Comune quale custode della strada, escludendo ogni addebito allo stesso in caso di formazione di ghiaccio sul manto stradale durante la notte. In particolare, la Corte ritiene configurabile il caso fortuito quando vi siano delle alterazioni dello stato della cosa non prevedibili, le quali, nonostante il controllo e la diligenza impiegati allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per mancanza del tempo strettamente necessario a provvedere. L’ente dunque è liberato da responsabilità se dimostra che l’evento è stato determinato e da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero qualora si tratti di una situazione oggettiva che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento dell’ente riparatore custode.